Art. 10 - INVENTARIO

 

1)       I beni conferiti in dotazione all'Azienda sono classificati, descritti e valutati in apposito inventario, tenuto secondo quanto disposto dal Codice Civile o dalle leggi speciali.

2)       Annualmente, entro il 30 giugno, si procede alla ricognizione inventario a seguito della quale si può procedere alla dismissione o all'alienazione di beni non più utilizzabili.