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Art. 11 – SPESE PER INVESTIMENTO
1) Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, l'Azienda provvede:
a) con l'incremento del fondo di dotazione conferito dalla Provincia e con altri contributi straordinari;
b) con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni, dalla UE e degli enti pubblici;
c) con i fondi appositamente accantonati;
d) con l'autofinanziamento derivante da operazioni di cui all'art. 3, comma 3 lett. b);
e) con l'utilizzo di altre fonti di finanziamento consentiti dalla legge.
