Art. 11 – SPESE PER INVESTIMENTO

1)    Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, l'Azienda provvede:

     a)    con l'incremento del fondo di dotazione conferito dalla Provincia e con altri contributi straordinari;

     b)    con i contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni, dalla UE e degli enti pubblici;

     c)    con i fondi appositamente accantonati;

     d)    con l'autofinanziamento derivante da operazioni di cui all'art. 3, comma 3 lett. b);

     e)    con l'utilizzo di altre fonti di finanziamento consentiti dalla legge.