Art. 12 – LIQUIDAZIONE

1)         In caso di estinzione, l'Azienda trasferisce, a titolo gratuito, alla Provincia di Cremona i beni da essa ricevuti in dotazione ovvero acquisiti o realizzati con mezzi propri.

2)         La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai beni afferenti a servizi pubblici affidati in gestione all'Azienda quando la Provincia deliberi la revoca dell'affidamento del servizio o la modificazione del modello organizzativo della correlativa gestione.

3)         In caso di revoca, adeguatamente motivata, da parte del Consiglio Provinciale, di taluno o di tutti i servizi gestiti tramite l'Azienda la Provincia subentrerà in tutti i rapporti giuridici attinenti il servizio o i servizi revocati.