Art. 14 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.         L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, incluso il Presidente.

2.         Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Provinciale.

3.         Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per il periodo di vigenza del mandato del Presidente della Provincia che li ha nominati e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

4.         La nomina dovrà avvenire, di norma, entro un anno dall'insediamento del Presidente della Provincia.

5.         Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i soggetti che siano in possesso dei requisiti per l'elezione nella carica di consigliere provinciale e abbiano esperienza di amministrazione.