Art. 15 - RESPONSABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

1)      Non può essere nominato alla carica di presidente o di membro del Consiglio di Amministrazione chi ricada in una delle seguenti cause di ineleggibilità o di incompatibilità:

      a)     essere un Consigliere Provinciale;

      b)     essere un assessore Provinciale;

      c)     essere dirigente o rappresentante della Provincia in altre aziende o società in cui la Provincia è parte;

      d)     essere amministratore o dipendente o collaboratore di azienda che operi nello stesso ambito;

      e)     incorrere nelle cause ostative, riguardanti l'ineleggibilità, l'incompatibilità e l'incandidabilità, di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e agli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Provinciale per le nomine;

2)      Non possono, inoltre fare contemporaneamente parte dello stesso Consiglio di Amministrazione il coniuge, i parenti sino al terzo grado ed affini fino al secondo grado.

3)      Per la rimozione delle cause di incompatibilità, si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri Provinciali.