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Art. 15 - RESPONSABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ
1) Non può essere nominato alla carica di presidente o di membro del Consiglio di Amministrazione chi ricada in una delle seguenti cause di ineleggibilità o di incompatibilità:
a) essere un Consigliere Provinciale;
b) essere un assessore Provinciale;
c) essere dirigente o rappresentante della Provincia in altre aziende o società in cui la Provincia è parte;
d) essere amministratore o dipendente o collaboratore di azienda che operi nello stesso ambito;
e) incorrere nelle cause ostative, riguardanti l'ineleggibilità, l'incompatibilità e l'incandidabilità, di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e agli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Provinciale per le nomine;
2) Non possono, inoltre fare contemporaneamente parte dello stesso Consiglio di Amministrazione il coniuge, i parenti sino al terzo grado ed affini fino al secondo grado.
3) Per la rimozione delle cause di incompatibilità, si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri Provinciali.
