Art. 16 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE

1)    La qualifica di componente del Consiglio di amministrazione si perde quando vengono meno i requisiti previsti dal presente Statuto e nei casi previsti dalla legge.


2)    Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di amministrazione o l’intero consiglio di amministrazione possono essere revocati dal Presidente della Provincia
   a)   qualora emerga una delle incompatibilità previste dal presente Statuto e tale situazione non venga eliminata entro un termine non superiore a 90 giorni  assegnato in sede di contestazione

   b)   qualora siano accertate gravi irregolarità nell’amministrazione e/o nella gestione organizzativa dell’Azienda;

   c)   nei casi di palese contrasto con gli indirizzi deliberati dagli Organi Provinciali, di documentata inefficienza dell’organo amministrativo, di pregiudizio degli interessi dell’Amministrazione provinciale o dell’Azienda medesima, di ingiustificato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei pianiprogramma,
di evidente contrasto fra gli atti adottati dall’Azienda e gli indirizzi deliberati dagli organi provinciali;
3)    I Consiglieri decadono, altresì, nel caso di assenza non giustificata a tre riunioni consecutive o comunque, se risultino assenti ingiustificati ad oltre la metà delle sedute tenute in un anno. Si applica, in tali circostanze, la seguente procedura:
   - Il Presidente del Consiglio di amministrazione, o chi ne fa le veci, è tenuto a comunicare, entro 7 giorni, al Presidente della Provincia il verificarsi delle condizioni di decadenza e le assenze che si sono verificate.
   - Tale comunicazione dovrà essere inviata anche all’interessato affinché possa trasmettere, nel termine di 15 giorni le proprie osservazioni al Presidente della Provincia, che si pronuncia nei successivi 15 giorni.
   - Alla sostituzione dell’intero Consiglio di Amministrazione, di singoli componenti dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede, entro 45 giorni dalla data di perfezionamento dell’evento, il Presidente della Provincia, con le modalità previste dal presente Statuto.
   - I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in surroga durano in carica limitatamente al periodo di tempo nel quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori

4) La decadenza è dichiarata dal Presidente della Provincia.

5) Della revoca e della decadenza è data motivata comunicazione al Consiglio Provinciale.