Art. 17 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1)     Il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto in altri articoli del presente Statuto, delibera in merito:
             a)   all’ordinamento, al funzionamento dell’Azienda ed ai relativi Regolamenti;

             b)   alla nomina e alla revoca del Direttore;

             c)   alla determinazione dell’indirizzo gestionale ed amministrativo ed al controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del direttore;

            d)   all’organizzazione dell’Azienda, fatte salve le competenze attribuite al direttore dal presente Statuto;

            e)   alla determinazione, nell’ambito della disciplina generale stabilita dal Consiglio provinciale, delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa;

            f)   ad eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla valutazione ed approvazione del Consiglio Provinciale;

            g)   alle proposte avanzate dalla Provincia;

           h)   all’approvazione del piano programma delle attività, del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale, delle variazioni di bilancio, del bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa;

            i)    all’instaurazione di rapporti di collaborazione con enti pubblici, con soggetti privati aventi analoghe finalità statutarie, con associazioni, con associazioni di volontariato, con cooperative sociali e con istituti di ricerca ed università, stipulando con essi convenzioni, contratti di servizio ed accordi di programma, nel rispetto degli indirizzi posti dall’Amministrazione provinciale;

            j)     ai prelevamenti dai fondi di riserva;

           k)     all’assunzione dei mutui a medio e lungo termine – nei limiti del piano – programma – ai quali l’Azienda faccia fronte con mezzi propri, stabilendo il piano di ammortamento e prevedendo tutto quanto necessario;

            l)      all’assunzione delle spese di investimento, fatte salve le competenze riservate al Direttore dal presente
Statuto;

           m)    alla costituzione o resistenza in giudizio;

           n)    alla ratifica dei provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;

2)    Il Consiglio di Amministrazione è, infine, competente ad adottare qualsiasi altro atto ad esso non espressamente attribuito dal presente Statuto che costituisca attuazione degli indirizzi e delle direttive che il Consiglio provinciale dispone

3)    Le responsabilità per gli atti dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto all’Organo di Revisione.