Art. 19 - INDENNITA’

1.         Il trattamento economico da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione viene parametrato, rispettivamente, al compenso percepito dagli Assessori e dai Consiglieri Provinciali.

2.         Il trattamento da corrispondere al presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di missione per conto dell'Azienda, ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno previste, normativamente, per la partecipazione alle attività aziendali sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione stesso in relazione a quelle definite per il Presidente della Provincia e per gli Assessori.

3.         L'azienda provvede ad assicurare il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del proprio mandato.

4.         Tutte le spese relative a quanto contemplato nel presente articolo sono a carico del bilancio aziendale.

5.         Con riferimento ai compensi da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, le disposizioni del presente articolo si assumono in via transitoria. E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale modificare tali disposizioni trascorso un anno dalla loro sperimentazione al fine di adeguarle a nuovi parametri in rapporto alle effettive funzioni svolte dall'organo collegiale.