Art. 21 - NOMINA, INCOMPATIBILITA', SOSTITUZIONE E COMPENSO DEL DIRETTORE

1)   Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione sentito l’Assessore delegato. Al Direttore compete la responsabilità gestionale.

2)   Il Direttore viene scelto tra persone in possesso di diploma di laurea, di documentate competenze e capacità manageriali e relazionali nonché di una adeguata esperienza maturata in enti pubblici o in aziende private. La scelta è preceduta da un avviso di selezione; la selezione avviene tramite colloquio tenuto conto delcurriculum.

3)   Il Direttore è nominato per tre anni e può essere confermato; rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Direttore.

4)   La carica di Direttore è incompatibile con qualunque altro impiego, commercio, industria e professione. Il Direttore può assumere incarichi temporanei esterni all’Azienda, con preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nell’interesse dell’Azienda stessa.

5)   Nei casi di temporanea vacanza del Direttore o di sua assenza, il Consiglio di Amministrazione affida temporaneamente le funzioni ad altro funzionario.

6)   Il trattamento economico e normativo del Direttore generale è definito sulla base di quanto stabilito per la dirigenza dal Contratto Collettivo Nazionale – comparto Enti Locali. Eventuali integrazioni possono essere riconosciute con atto motivato del Consiglio di Amministrazione.