Art. 22 – COMPITI DEL DIRETTORE

1)   Il Direttore è responsabile di tutta l’attività gestionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione

2)   Il Direttore dell’Azienda, oltre alle competenze attribuite per legge:
     a)    è il Datore di Lavoro dell’Azienda ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
     b)    esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
     c)    formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
     d)   sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico e del bilancio d’esercizio nonché dell’assetto organizzativo dell’Azienda;
     e)   coordina le attività tecnico-amministrative;
     f)    gestisce e organizza il personale dell’azienda;
     g)   adotta i provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità e compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell’azienda
     h)   decide, sentito il Consiglio di amministrazione, le sanzioni disciplinari, fermo restando quanto previsto in materia dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro;
     i) stipula i contratti;
     j) adotta i provvedimenti, anche ad efficacia esterna, che non siano riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione o del Presidente;
    k) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.