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Art. 22 – COMPITI DEL DIRETTORE
1) Il Direttore è responsabile di tutta l’attività gestionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione
2) Il Direttore dell’Azienda, oltre alle competenze attribuite per legge:
a) è il Datore di Lavoro dell’Azienda ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico e del bilancio d’esercizio nonché dell’assetto organizzativo dell’Azienda;
e) coordina le attività tecnico-amministrative;
f) gestisce e organizza il personale dell’azienda;
g) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità e compie tutti gli atti necessari a garantire il corretto e funzionale esercizio dell’azienda
h) decide, sentito il Consiglio di amministrazione, le sanzioni disciplinari, fermo restando quanto previsto in materia dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro;
i) stipula i contratti;
j) adotta i provvedimenti, anche ad efficacia esterna, che non siano riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione o del Presidente;
k) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
