Art. 23 - L'ORGANO DI REVISIONE

1) L’organo di revisione, è costituito da un revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 e del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) L’organo di revisione viene nominato dal Presidente della Provincia.

3) Il Revisore unico ha competenza ed esercita funzioni di controllo giuridico e contabile, nonché di consulenza per gli aspetti economici e finanziari dell’Azienda. In particolare compete al Revisore Unico:

    a)   accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

    b)   vigilare sulla regolarità economico-finanziaria e contabile dell’Azienda;

    c)    riscontrare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà dell’Azienda ovvero ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

    d)   partecipare, se richiesto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;

    e)   partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti fondamentali individuati dal presente statuto;

    f)   attestare, nella relazione del bilancio la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, degli accantonamento e dei ratei e risconti, ai criteri di cui agli articoli 2426 e seguenti del Codice Civile nonché ai principi contabili generalmente accolti, in quanto applicabili.

4) Le relazioni dell’Organo di Revisione sono inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e, per conoscenza, all’Assessore provinciale delegato dal Presidente.

5) Il Revisore resta in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione dell’Organo di Revisione.

6) L’incarico di Revisore è revocabile da parte del Presidente della Provincia per inadempienza documentata nell’assolvimento dei compiti assegnati.

7) Al Revisore unico è corrisposto un compenso determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

8) Il revisore unico può essere confermato consecutivamente sola una volta.