Art. 24 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1) La struttura organizzativa dell’Azienda è definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta dal Direttore sulla base del piano tecnico di gestione.

2) Il Direttore può affidare a titolari di posizioni organizzative l’incarico di sovrintendere a uno o più ambiti operativi. In tal caso, può delegare parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti connessi.