Art. 25 - RAPPORTO DI LAVORO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1) L’Azienda può adottare specifici criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi del d.lgs.165/2001.

2) Il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale e per l’acquisizione di particolari prestazioni può avere natura libero professionale.

3) Il dipendente dell’Azienda non può esercitare alcuna professione, impiego nel commercio o nell’industria nonché ogni altro incarico retribuito che non sia stato espressamente autorizzato dal Direttore.

4) L’Azienda può avvalersi di collaborazioni esterne mediante forme contrattuali flessibili nel rispetto della vigente normativa.

5) L’Azienda, nell’assunzione delle determinazioni inerenti la presente materia, si ispira ai principi normativi in vigore per la Provincia.