Art. 27 - PRINCIPI DI GESTIONE E SCRITTURE CONTABILI

1) L’Azienda si conforma ai principi di economicità, efficacia ed efficienza nel rispetto degli indirizzi dettati dal Consiglio Provinciale e secondo gli standard definiti nel contratto di servizio.

2) L’ordinamento economico-finanziario è disciplinato da apposito regolamento.

3) Il servizio di cassa dell’Azienda è affidato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ad un istituto di credito, in base ad apposito contratto

4) L’Azienda deve tenere le scritture contabili previste dalla legge e specificatamente:
     a)    il libro giornale;
     b)    il libro degli inventari;
     c)    il libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
     d)   il libro delle attività dell’Organo di Revisione;
     e)   il libro delle obbligazioni, ove esistenti.

5) I libri devono essere tenuti, ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché ogni altro libro previsto dalle vigenti leggi fiscali e previdenziali.

6) Le scritture contabili devono consentire:
    a)   la rilevazione dei costi e dei ricavi d’esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, secondo il modello di conto economico e stato patrimoniale previsti dalla normativa vigente in materia;
    b)   la rilevazione dei flussi di cassa ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui alla normativa vigente in materia;
    c)   la determinazione ed il controllo dei costi e, ove possibile, dei ricavi per prodotto o per servizio, nonché per centri di costo, secondo le tecniche di controllo di gestione;
    d)  la rilevazione del capitale di dotazione assegnato all’Azienda dalla Provincia di Cremona;
    e)  la rilevazione dei rapporti di debito e di credito tra l’Azienda e la Provincia di Cremona relativi all’esercizio;
     f)  la rilevazione dell’ammontare del fondo di ammortamento diviso per cespiti;