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Art. 29 - BILANCIO DI PREVISIONE
1) Entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo economico annuale dell’Azienda relativo all’esercizio successivo, che coincide con il primo esercizio del bilancio pluriennale.
2) Il bilancio di previsione è redatto nel pieno rispetto del principio di pareggio ed è trasmesso entro il 15 ottobre di ogni anno alla Provincia di Cremona, la quale provvederà all’approvazione mediante delibera del Consiglio Provinciale
3) Al bilancio di previsione devono essere allegati:
a) il piano programma;
b) il bilancio pluriennale;
c) la relazione del Consiglio di Amministrazione;
d) la relazione del Direttore;
e) la relazione dell’organo di revisione;
f) il programma degli investimenti da attuarsi nell’esercizio, con l’indicazione della spesa prevista nell’anno e delle modalità della sua copertura;
g) il prospetto relativo alle previsione del fabbisogno annuale di cassa;
h) l’elenco del personale distinta per contratto di lavoro applicato con le variazioni previste nell’anno
4) Nel caso in cui durante l’esercizio sopravvengano particolari situazioni che non consentano il rispetto degli obiettivi di pareggio del Bilancio, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda deve disporre le conseguenti variazioni indicando in apposito documento da sottoporre all’Assessore Delegato e alla Giunta Provinciale le cause che hanno determinato le variazioni negative della situazione economica finanziaria ed i provvedimenti adottati e programmati per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.
