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Art. 30 – BILANCIO DI ESERCIZIO
1) Entro il 31 marzo, il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio e lo trasmette all’organo di revisione per la relazione di sua competenza.
2) Il bilancio di esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa, redatti in conformità agli schemi previsti dalla vigente normativa e corredati degli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
3) Le risultanze di ogni voce di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti bilanci d’esercizio.
4) Nella relazione illustrativa del bilancio d’esercizio il Direttore dovrà, fra l’altro indicare:
a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale,
b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi,
c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
5) Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 15 aprile, il bilancio di esercizio e lo trasmette al Presidente della Provincia entro i 5 giorni successivi.
6) L’eventuale utile d’esercizio deve essere destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa deliberazione del Consiglio Provinciale, nell’ordine:
a) alla copertura di eventuali precedenti perdite d’esercizio;
b) alla costituzione o all’incremento del fondo di riserva;
c) all’incremento del fondo rinnovo impianti;
d) al fondo finanziamento e sviluppo degli investimenti nell’entità prevista dal piano programma.
7) L’utile d’esercizio, detratto quanto sopra previsto, è versato alla Provincia di Cremona.
8) Nell’ipotesi di perdita di esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve corredare il bilancio di esercizio di apposita analisi delle cause relative, indicando i provvedimenti adottati per il relativo contenimento e quelli decisi o proposti per ricondurre la gestione aziendale in equilibrio.
