Art. 31 - COPERTURA DEI COSTI SOCIALI D'ESERCIZIO

Qualora l’Amministrazione Provinciale ritenga di promuovere, anche su proposta dell’Azienda, iniziative di carattere sociale o di perseguimento di altri interessi pubblici, da attuare tramite l’Azienda, la Provincia assume a proprio carico i relativi oneri.