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Art. 32 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
1) L’Azienda, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ove non vi provveda direttamente, accede al mercato dei servizi, dei beni e dei lavori mediante le procedure aperte, ristrette e negoziali secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.
2) L’Azienda individua la qualità, unitamente all’elemento economico, quale valore qualificante la valutazione delle prestazioni richieste.
