Art. 32 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

1)     L’Azienda, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ove non vi provveda direttamente, accede al mercato dei servizi, dei beni e dei lavori mediante le procedure aperte, ristrette e negoziali secondo le modalità ed i termini previsti dalla legge.

2)     L’Azienda individua la qualità, unitamente all’elemento economico, quale valore qualificante la valutazione delle prestazioni richieste.