Art. 33 - TARIFFE PER PRESTAZIONI A MERCATO

1)     L’Azienda definisce le tariffe ed i prezzi dei servizi erogati comunicando l’articolazione tariffaria all’Assessore Delegato per gli eventuali adempimenti di competenza della Provincia di Cremona. Restano escluse le prestazioni predeterminate in base a disposizioni di legge o altro atto normativo.

2)     La determinazione dei livelli tariffari deve consentire la copertura dei costi sulla base del principio del pareggio di bilancio.