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Art. 34 – CONTROLLI INTERNI
1) Nell’esercizio dei poteri di controllo, i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di ottenere tempestivamente dagli uffici dell’Azienda, tramite il Direttore, tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti utili all’espletamento del loro mandato.
2) L’attività di vigilanza trova supporto specialistico nell’Organo di Revisione e, qualora sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nella certificazione dei bilanci.
3) L’Azienda utilizza strumenti che siano idonei a garantire un costante ed approfondito controllo dei comportamenti gestionali e dei processi produttivi al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi/ risultati, eventualmente, istituendo un’apposita struttura.
4) La struttura di cui al comma precedente valuta la congruità delle disposizioni concernenti l’utilizzo del personale agli obiettivi ad esso assegnati e riferisce periodicamente in tal senso, al Direttore e, ove richiesto al Consiglio di Amministrazione.
