Art. 36 – NORME TRANSITORIE FINALI

1)     Dall’entrata in vigore del presente Statuto, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, la rappresentanza legale dell’Azienda Speciale è posta in capo al Direttore. A quest’ultimo spetta il compito di stare in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza
dell’Azienda e, nel caso di riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell’Azienda, anche senza l’autorizzazione del C.d.A.

2)     Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni vigenti in materia con particolare riguardo alle normative che regolano le Aziende speciali.