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Art. 6 – RAPPORTI CON LA PROVINCIA
1) La Provincia:
a) determina finalità ed indirizzi dell’Azienda, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione;
b) definisce, in via prioritaria, il limite del trasferimento finanziario annuale in conto gestione a favore dell’Azienda;
c) determina gli indirizzi strategici cui l’Azienda deve attenersi nell’espletamento delle proprie attività in relazione ai servizi previsti dall’oggetto sociale con l’obiettivo:
- di orientare l’attività del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda;
- di garantire il perseguimento dell’interesse pubblico in considerazione della titolarità del servizio.
2) Il Presidente ed il Direttore presentano entro agosto ed entro febbraio, o su richiesta, all’Assessore delegato ed al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull’andamento dell’Azienda, contenente, in sintesi, i dati significativi della gestione, evidenziando in modo particolare gli aspetti di cui all’art. 3, comma 3 lett. b) e c), ed agli articoli 8 e 11 che seguono.
3) Oggetto della relazione è lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano programma nonché gli sviluppi delle strategie aziendali oltre alla verifica gestionale/contabile.
