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Art. 7 – VIGILANZA E CONTROLLO
1) Spetta al Consiglio Provinciale la funzione di controllo nel rispetto delle finalità e degli indirizzi dettati all'Azienda.
2) Nella seduta di approvazione del bilancio di esercizio dell'Azienda, l'Assessore delegato alla materia riferisce annualmente al Consiglio Provinciale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
3) Un quinto dei membri del Consiglio provinciale ovvero la Giunta Provinciale possono segnalare all'Organo di Revisione i fatti riguardanti l'Azienda che ritengano censurabili.
4) L'Organo di Revisione è tenuto a verificare, senza ritardo, sui fatti segnalati dando comunicazione delle risultanze.
5) All'approvazione del Consiglio Provinciale dovranno essere altresì sottoposte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti le seguenti decisioni qualora le stesse non siano previste ed inserite nel piano-programma annuale:
a) partecipazione a società di capitali, ad enti, consorzi e società cooperative ed eventuali modificazioni;
b) acquisto ed alienazione di beni immobili, costituzione di diritti reali su beni immobili eventualmente dati in dotazione;
c) contrazione di debiti a medio e lungo termine.
6) Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riferire direttamente al Consiglio Provinciale ovvero alle Commissioni Consiliari qualora tali organismi necessitino di informazioni in merito all'attività complessiva dell'Azienda nonché alle attività svolte, in relazione al disposto dell'art. 3, comma 3.
