Art. 9 – CAPITALE DI DOTAZIONE

1.         Il capitale di dotazione dell'Azienda è costituito dai beni immobili e mobili e dalle risorse finanziarie conferiti inizialmente dalla Provincia, o successivamente acquisiti nel corso dell'attività.

2.         L'Azienda ha piena disponibilità del capitale conferito.

3.         All'atto della costituzione, il capitale di dotazione è di Euro 151.250,00 (euro centocinquantunomiladuecentocinquanta).

4.         Allo scopo di garantire una efficace gestione dei servizi affidati all'Azienda, la Provincia può assegnare alla stessa beni a titolo di comodato d'uso. L'ente conferente può stabilire un canone concordandone l'importo in relazione alla redditività del bene stesso e del suo valore di mercato. La Provincia può altresì concedere in uso gratuito i beni di cui sopra in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.

5.         Sono a carico dell'Azienda i costi per interventi di manutenzione ordinaria sui beni ricevuti in uso. Gli interventi di manutenzione straordinaria rimangono di competenza della Provincia nel caso previsto dal comma 4.