1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, a mezzo avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno della riunione, da recapitare ai destinatari, all’Organo di Revisione ed all’ Assessore Provinciale di riferimento, almeno 7 giorni prima della riunione, anche mediante strumenti telematici oinformatici.
2) Le sedute si tengono presso la sede sociale, salvo diversa indicazione contenuta nell’avviso di convocazione.
3) In casi di urgenza, il Consiglio di amministrazione può essere convocato con preavviso inferiore ai 7 giorni. Nell’avviso di convocazione deve essere indicato il motivo dell’urgenza.
4) In ogni caso non può essere invocata l’urgenza per l’approvazione degli atti fondamentali.
5) Le riunioni del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
6) Alle sedute partecipa il Direttore con funzione consultive. Redige il verbale della seduta ed esprime, in forma scritta, il proprio parere sulle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Tale parere deve risultare a verbale.
7) Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione compreso il Presidente.
8) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei componenti.
9) A parità di voti prevale il voto del Presidente.
10) Ciascun consigliere ha diritto di far annotare a verbale i motivi del proprio voto.
11) I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore o, in caso di sua assenza, da un consigliere ovvero da un dipendente indicato dal Presidente con funzioni di segretario.
12) I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
13) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non aventi ad oggetto gli atti fondamentali individuati dal presente Statuto sono immediatamente esecutive e sono inviate, per esteso, all’Assessore delegato entro 5 giorni dall’adozione, ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza di cui al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
14) Le deliberazioni adottate che comportino variazione al piano programma o al bilancio previsionale dovranno essere integralmente trasmesse all’Assessore delegato che sottoporrà gli atti alla Giunta Provinciale. Tali deliberazioni diverranno esecutive solo successivamente all’approvazione da parte del Consiglio provinciale.
15) La Giunta può richiedere al Consiglio di Amministrazione la revoca, la modifica o l’aggiornamento degli atti adottati. In tal caso il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato entro 10 giorni e pronunciarsi espressamente in merito al mantenimento o alla modifica dell’atto, dandone successiva comunicazione al Presidente della Provincia.
16) Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, all’approvazione del Consiglio Provinciale sono i seguenti: a) il piano-programma; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il bilancio di esercizio.Il bilancio pluriennale ed annuale di previsione ed il bilancio di esercizio sono accompagnati da una relazione da sottoporre al consiglio provinciale. La relazione che accompagna il bilancio di esercizio deve indicare i motivi degli scostamenti accertati rispetto alle previsioni.Gli atti sopra citati sono inviati all’Assessore delegato entro 15 giorni dall’adozione e sottoposti all’esame del Consiglio provinciale.
17) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, anche: a) su richiesta dei due consiglieri b) su richiesta dell’organo di revisione; c) su richiesta del Presidente della Provincia o dell’Assessore delegato;
18) Il Presidente può invitare soggetti esterni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione al solo fine di acquisire chiarimenti, delucidazioni, pareri tecnici.